Coronavirus. Aggiornamento sulle iniziative messe in campo dalla Fofi

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il comunicato stampa (all. 1), diramato nella giornata del 25 febbraio dalla Federazione degli Ordini, per informare che la Federazione ha chiesto al Ministero della salute e al Dipartimento della Protezione Civile (all. 2) e a tutte le Regioni attualmente interessate dal contagio (all. 3) di dotare con urgenza anche i farmacisti che operano sul territorio di dispositivi di protezione e cioè delle mascherine e degli altri ausili necessari. In allegato anche la nota Sifap sull’allestimento di soluzioni disinfettanti (all. 4).

A cura di Redazione Farmalavoro

La Fofi ha chiesto al Ministero della salute e al Dipartimento della Protezione Civile e a tutte le Regioni attualmente interessate dal contagio di dotare con urgenza anche i farmacisti che operano sul territorio di dispositivi di protezione e cioè delle mascherine e degli altri ausili necessari. E’ stato, infatti, evidenziato che, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, risulta fondamentale garantire la sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che vi opera, al fine di assicurare la tenuta del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel Ssn, contribuisce alla gestione dei bisogni di assistenza sanitaria della popolazione.

Viene inoltre segnalato, che nella seduta del 26 febbraio, nell’ambito del decreto per l’emergenza coronavirus, è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo a porre in essere ogni strumento idoneo ad assicurare la fornitura di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari maggiormente esposti, come farmacisti, infermieri e medici, anche nella prospettiva di contenimento dell’epidemia.

Reperimento delle mascherine e di altri prodotti e sostanze

Si evidenzia che non rientra nei compiti istituzionali della Federazione e degli Ordini provinciali – anzi, è contrario agli stessi –reperire e diffondere informazioni di natura commerciale sulla reperibilità di prodotti, sostanze o operatori economici del mercato.

Preparazione prodotti disinfettanti

Si trasmettono ulteriori chiarimenti della Sifap in materia di allestimento di formulazioni disinfettanti presenti in FU, forniti in considerazione dello stato di emergenza sanitaria, delle precisazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e della carenza di materie prime e contenitori.

Manovre speculative su merci

Si comunica che sulla stampa sono riportate notizie, pervenute anche alla scrivente Federazione, che ipotizzano comportamenti speculativi da parte di farmacisti che, in queste ore di emergenza, si sarebbero resi protagonisti di atti disdicevoli per il decoro professionale e potenzialmente rilevanti penalmente, relativi al rincaro dei prezzi dei dispositivi di protezione individuale e di altri prodotti.

Si ricorda, infatti, che speculare sulla vendita di prodotti di prima necessità (mascherine, gel disinfettanti, etc.) integra il reato di cui all’art 501 bis del Codice penale, che punisce chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative in modo da alterare il mercato interno con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l’aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. … omissis… Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione “mercato interno”, contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un “mercato locale”, però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia” (Sez. VI, sent. n. 14534 del 27- 10-1989).

E’, pertanto, vietato variare nel tempo, in modo sproporzionato e ingiustificato, il prezzo di cessione di prodotti acquistati alle medesime condizioni nella stessa fornitura, approfittando dell’aumento della domanda degli stessi e di particolari situazioni contingenti, quando questo possa comportare un danno all’economia nazionale.

In proposito, si segnala che la Procura della Repubblica di Milano ha già aperto un’indagine sui siti on line, sui quali sono stati riscontrati il maggior numero di speculazioni; anche la Guardia di Finanza e la Polizia Locale si sono attivate per svolgere controlli nel settore farmaceutico.

 

Fonte: IlFarmacistaOnline

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