Farmacie in forma societaria. Ministero Salute: “Impossibile nomina di un direttore con contratto a tempo parziale”

Allo stesso modo, non risulta possibile per un farmacista ricoprire il ruolo di direttore in più farmacie o di alternarsi con altri direttori affinché sia garantita la presenza di un direttore per tutto l’orario di apertura dell’esercizio

A cura di Redazione Farmalavoro

Il Ministero della salute, con nota 0035043-P-14/06/2019, a seguito di una richiesta di chiarimenti formulata dalla Federazione degli Ordini, ha fornito alcune indicazioni in merito alla direzione delle farmacie gestite in forma societaria. In particolare, la scrivente, anche al fine di mettere gli Ordini territoriali nelle condizioni di poter fornire gli opportuni chiarimenti agli iscritti, aveva chiesto al Dicastero di esprimere il proprio orientamento sulla possibilità di ricorrere alla nomina un direttore con contratto di lavoro a tempo parziale e, in subordine, sulla possibilità per un farmacista di ricoprire tale posizione in più farmacie, ovvero di alternarsi con altri direttori affinché sia comunque garantita la presenza di un direttore per tutto l’orario di apertura dell’esercizio.

In proposito, il parere ministeriale chiarisce che “l’attuale quadro normativo non è compatibile con forme contrattuali di affidamento dell’incarico di direttore che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o con la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie, tanto più se si considera che, per effetto del recente intervento del legislatore, la compagine sociale di una società titolare di farmacia può essere costituita per intero da non farmacisti e che pertanto la figura del direttore di farmacia, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, rappresenta, in tali casi, garanzia di professionalità e competenza nell’esercizio di farmacia.”
 
D’altra parte, evidenzia il Ministero, “la legge 127/2017 se da un lato ha introdotto, tra l’altro, la significativa innovazione con riguardo alla possibilità che la direzione della farmacia di cui è titolare una società sia affidata anche ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell’idoneità, che ne è responsabile, dall’altro non ha apportato modifiche sostanziali al ruolo del direttore di farmacia ed al rilievo che questi riveste nella conduzione professionale della farmacia; tanto che nel sopracitato articolo 7, comma 4, conferma l’estremo rigore con riferimento alle cause che consentono una sostituzione temporanea del direttore, equiparando, in tale ambito, quest’ultimo al titolare individuale. D’altro canto, anche l’art. 14 del DPR n. 1275 del 1991 recante il regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico, nel prevedere i casi di sostituzione temporanea, dispone che il direttore della farmacia deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa. Previsione, questa, da leggere parallelamente con quella contenuta nel comma 1 dell’art. 11 della legge 362 del 1991 sulla base del quale il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia e nel primo comma dell’art. 119 del TULLSS che enuncia l’inscindibilità tra il farmacista- imprenditore e il farmacista-professionista.”

 

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