Consiglio di Stato: “Farmacista che voglia esercitare sia la distribuzione al dettaglio che all’ingrosso deve garantire trasparenza e tracciabilità vendite”

I Giudici sottolineano quanto già ribadito nel testo condiviso sulla distribuzione dei medicinali

A cura di Redazione Farmalavoro

Il 21 settembre 2018, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5486/2018, ha affermato che, anche a seguito del processo di liberalizzazione che ha eliminato l’incompatibilità per le farmacie di vendere all’ingrosso medicinali, “deve comunque essere garantita la tracciabilità dei farmaci, tesa proprio ad evitare fenomeni distorsivi della concorrenza e la vendita su mercati paralleli in danno dell’Erario pubblico e della salute pubblica”.

In tale sentenza i Giudici sottolineano quanto già ribadito nel testo condiviso sulla distribuzione dei medicinali, sottoscritto nel Tavolo di lavoro tecnico sulle indisponibilità dei farmaci presso l’Aifa. In particolare, il farmacista che voglia esercitare sia la distribuzione al dettaglio che all’ingrosso di medicinali deve utilizzare codici differenti per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle vendite, al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza e la vendita su mercati paralleli in danno dell’Erario pubblico e della salute pubblica.

Il Consiglio di Stato ricorda anche che, alla luce del D.lgs. n. 219/2006 Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e ss.mm., per svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali è necessaria un’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome, nella quale sono indicati i locali oggetto dell’attività (art.100).

È, inoltre, necessario “garantire il servizio pubblico, ovvero la permanenza di un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di Aic, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione; a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche”.

 

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