Pubblicato in Gazzetta il decreto che individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di scuola.
Il provvedimento del MIUR, di concerto con il Ministero della salute, ha riordinato le Scuole di specializzazione di area sanitaria necessarie per essere assunti o convenzionati con il SSN e gli IZS cui possono accedere i laureati in medicina veterinaria, in farmacie e psicologia e non solo.
Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di scuole individuate nel DM, lo specializzando deve acquisire 180 CFU complessivi per le scuole articolate in 3 anni e 240 per i corsi da 4 anni.
Per ciascuna tipologia di scuola viene indicato il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.
Il decreto specifica poi che le Scuole di specializzazione hanno sede presso le Università ed afferiscono alle facoltà/scuole di Medicina e ai relativi dipartimenti universitari.
Il provvedimento, in particolare, stabilisce che gli specializzandi debbano svolgere alcuni periodi di attività in seno a ASL, IRCSS o IZS.