Si fa seguito alle precedenti circolari in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 per richiamare l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 7 del D.L. 14/2020 (circolare federale n. 12025 del 10.3.2020), in base alla quale la misura della quarantena con sorveglianza attiva, prevista dal D.L. 6/2020 per gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza.
E’, inoltre, disposto che i medesimi operatori sospendano l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
Pertanto, la sospensione dell’attività da parte dei farmacisti e degli operatori delle farmacie, ancorché sottoposti a sorveglianza sanitaria, scatta solo nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
Fonte: IlFarmacistaOnline