Coronavirus. Sospensione attività farmacisti e operatori farmacie solo in caso di sintomatologia respiratoria o tampone positivo

La misura della quarantena con sorveglianza attiva, prevista per gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, non si applica dunque agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. E’, inoltre, disposto che i medesimi operatori sospendano l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.

A cura di Redazione Farmalavoro

Si fa seguito alle precedenti circolari in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 per richiamare l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 7 del D.L. 14/2020 (circolare federale n. 12025 del 10.3.2020), in base alla quale la misura della quarantena con sorveglianza attiva, prevista dal D.L. 6/2020 per gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza.

 

E’, inoltre, disposto che i medesimi operatori sospendano l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Pertanto, la sospensione dell’attività da parte dei farmacisti e degli operatori delle farmacie, ancorché sottoposti a sorveglianza sanitaria, scatta solo nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

 

Fonte: IlFarmacistaOnline

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