Decreto dignità. Divieto di qualsiasi forma di pubblicità del gioco d’azzardo e sanzioni pari al 5% del valore della sponsorizzazione

Pronte le nuove norme per il contrasto della ludopatia

A cura di Redazione Farmalavoro

Contrasto alla ludopatia, limiti per i contratti a termine e multe alle aziende che incassano aiuti di Stato e poi delocalizzano. Questi alcuni dei principali punti che contenuti nel Decreto dignità, il primo atto del governo Conte che dovrebbe essere discusso in Consiglio dei Ministri tra oggi e domani. Il Titolo III della bozza di decreto che Quotidiano Sanità è riuscita a visionare, contiene le nuove disposizioni per il contrasto alla ludopatia.
 
In particolare, la disposizione di cui all’articolo 8 pone il divieto della pubblicità del gioco d’azzardo, in considerazione delle rilevanti dimensioni che questa pratica ha assunto nel nostro Paese con conseguente aumento del rischio soprattutto per i soggetti più vulnerabili di una dipendenza socio-economica “con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, compromettendo l’equilibrio familiare, lavorativo e finanziario comportando un aumento dell’indebitamento e quindi con un più facile assoggettamento a prestiti usurari”.

La disposizione, che viene prevista pertanto ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto al gioco d’azzardo e alla ludopatia, stabilisce, al comma 1, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
 
Il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti che promuove il gioco d’azzardo o la scommessa.
 
Ai commi 2 e 3 sono previste le relative misure sanzionatorie e l’Autorità competente ad effettuare l’accertamento e l’irrogazione delle stesse. Quanto alle sanzioni è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. Questa misura sanzionatoria si applicherà “de futuro” a tutte le violazioni delle disposizioni recate dal primo comma. Viene tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

Infine, il comma 4 stabilisce una specifica destinazione dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni. I proventi saranno dunque devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
 

 

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